Art. 2.

      1. All'articolo 271, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», dopo le parole: «dell'Anci,» sono inserite le seguenti: «dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (Anpci),».
      2. All'articolo 271, comma 2, del testo unico, dopo le parole: «dell'Anci,» sono inserite le seguenti: «dell'Anpci, dell'Associazione nazionale dei difensori civici italiani (Andci),».
      3. All'articolo 272, comma 1, del testo unico, dopo le parole: «L'Anci» sono inserite le seguenti: «, l'Anpci, l'Andci».